FAQ

Cosa prevede il nostro statuto?

Organizzazione di Volontariato TI AFFIDO A FIDO
STATUTO
Art. 1 – Costituzione
E’ costituita l'organizzazione di volontariato denominata “TI AFFIDO A FIDO” che in seguito sarà denominata l'organizzazione. L'organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, la l.r. della Lombardia 1/08 “testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” e i principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale. Ai sensi e per effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460, la Ti Affido a Fido è costituita al dettato della legge 266/91, la quale attribuisce la qualifica di “organizzazione di volontariato” e le consente di essere considerata Onlus “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”,
I contenuti e la struttura dell' organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell' organizzazione stessa.
La durata dell' organizzazione è illimitata.
L' organizzazione ha sede in VILLANOVA D’ARDENGHI (PV), VIA STAZIONE 53
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nel­l'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre cit­tà della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.
Art. 2 — Finalità
L' organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei pro­pri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L' organizzazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:
- PROTEZIONE DEGLI ANIMALI, DELL’AMBIENTE E LA LORO TUTELA;
- LA CURA DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE ABBANDONATI, RANDAGI O ANZIANI E L’INCENTIVAZIONE ALLA LORO ADOZIONE ANCHE ATTRAVERSO FORNITURA DIRETTA DI ALIMENTI E ASSISTENZA VETERINARIA DI BASE
- OFFRIRE LA POSSIBILITA’ ANCHE A PERSONE ANZIANE, SOLE O CON PROBLEMA DI SOCIALIZZAZIONE DI POTER ADOTTARE ANIMALI ANCH’ESSI SOLI, PROVENIENTI DA LUNGHE PERMANENZE IN CANILE O CON PICCOLI PROBLEMI FISICI
- PROMUOVERE LA LOTTA AL RANDAGISMO E A UN MIGLIORE RAPPORTO UOMO-ANIMALE
- PROMUOVERE LA CONOSCENZA E L’UTILIZZO DELLA PET TERAPY
Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l' organizzazione si propone di:
- operare in collaborazione con canili, associazioni e istituzioni per assistere animali abbandonati, in particolare cani e gatti anziani, cuccioli o randagi presenti nei canili favorendone l’adozione da parte di privati soli, anziani o con poca disponibilità economica, offrendo gratuitamente assistenza veterinaria di base e fornitura alimentare domiciliare per l’intero rapporto affettivo;
- promuovere la sterilizzazione come mezzo per limitare il fenomeno del randagismo;
- tutte le azioni e le iniziative volte ad aiutare uomini ed animali a convivere per eliminare i mali della solitudine;
l’associazione, ai suddetti fini, può inoltre:
ottenere in comodato d’uso, affittare , acquistare , acquisire ed attrezzare aree idonee all’accoglienza, alla cura e al mantenimento di cani e gatti da Regioni, provincie, Comuni, Associazioni e privati;
collaborare con enti, privati e associazioni che abbiano le stesse finalità per sensibilizzare le persone al problema dell’abbandono degli animali;
utilizzare spazi su testate giornalistiche, reti televisive, radiofoniche e multimediali per sensibilizzare l’opinione pubblica alle attività dell’associazione;
l’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali o primarie, nei modi e nei limiti della normativa vigente;
2. L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. L’organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.
Art. 3 - Ammissione all' organizzazione
Sono aderenti dell’Organizzazione di Volontariato tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono in modo espresso gli scopi, lo spirito e gli ideali, presentano domanda scritta di ammissione e versano l’eventuale quota associativa che fosse stabilita dall’Assemblea.
Chi intende aderire all’Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all' Organizzazione. In assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo è tenuto a darne motivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Esistono differenti categorie di soci:
a) soci fondatori, coloro che hanno fondato l’associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
b) soci ordinari, coloro che condividono le finalità dell’associazione e sottoscrivono le quote associative;
c) soci volontari, coloro che condividendo le finalità dell’associazione operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative e possono votare;
d) soci sostenitori: enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche che condividono gli scopi associativi e vogliono sostenerli attraverso un contributo economico o collaborativo, ovvero con una attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Non hanno diritto di voto nell’assemblea dei soci, ne godono di elettorato attivo e passivo;
e) soci onorari: quegli enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche indicate dal Consiglio Direttivo, che, per la loro attività,
trascorsa e presente, possono contribuire all’affermazione dell'organizzazione ed al suo prestigio. Inoltre possono essere chiamati, quali esperti, a partecipare anche a riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Non hanno diritto di voto nell’assemblea dei soci, ne godono di elettorato attivo e passivo.
Art. 4 – Adesione all’organizzazione
E’ espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci ordinari, maggiori di età, in regola con il versamento della quota associativa, godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. II numero degli aderenti è illimitato. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
Art. 5 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
5.1 Recesso
Chiunque aderisca all’Organizzazione di Volontariato può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di organizzazione, se prevista.
5.2 Esclusione
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Organizzazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio Direttivo con le modalità disciplinate dall’articolo 7 del presente Statuto. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può ricorso all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art. 6 - Organi sociali dell'Organizzazione
Sono organi dell'Organizzazione:
l’Assemblea degli aderenti;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente/Tesoriere;
il Vicepresidente;
il Segretario.
Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 7 - Assemblea degli aderenti
7.1 Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Organizzazione di Volontariato ed è l’organo sovrano dell’Organizzazione stessa. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall’Assemblea. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo (nei quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio annuale) e del rendiconto economico finanziario preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell’esercizio in corso). Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, raccomandata, fax, e-mail, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Organizzazione in regola con il pagamento della quota associativa, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno due Consiglieri o un decimo dei soci. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
7.2 Validità dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
7.3 Votazioni
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione se prevista. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto; i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione e per l’approvazione del Rendiconto economico finanziario e per qualunque altra decisione che il consiglio direttivo o la legge rimandi all’assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria si rimanda all’art. 16 del presente Statuto.
7.4 Oggetto delle delibere assembleari
L’Assemblea provvede a:
- elegge e revoca il presidente;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e la relativa relazione dell’attività svolta entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- approvare la proposta di versamento della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
8.1 Costituzione
II Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
8.2 Convocazione, validità e votazioni
II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno della riunione ed essere spedita a tutti i Consiglieri all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’Organizzazione, oppure tramite fax o email, almeno 5 giorni prima dell’adunanza; deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8.3 Oggetto delle delibere di Consiglio
Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma dell’attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell’attività svolta con relativo rendiconto economico finanziario consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Vice Presidente e il Segretario
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
- propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal rendiconto economico finanziario;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
ART. 9 – Il Presidente
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Organizzazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’Organizzazione. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
ART. 10 – Il Vicepresidente
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
ART. 11 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
ART. 12 – Il Segretario
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Art. 13 – Proventi e oneri dell’Organizzazione
I proventi dell’Organizzazione sono costituiti da: tesseramento soci, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi da convenzioni, interessi attivi, avanzi di gestione.
Gli oneri dell’Organizzazione sono costituiti da: costi diretti di gestione, spese relative alla struttura, costi di personale, assicurazioni, rimborsi spese, iniziative per volontari, immagine e divulgazione, formazione, adesione ad enti, ammortamenti, interessi passivi.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Art. 14 – Rendiconto economico finanziario
L’esercizio economico dell’Organizzazione coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario preventivo e un rendiconto economico finanziario consuntivo. Dal rendiconto economico finanziario consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell’Organizzazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Organizzazione a spese del richiedente.
Art. 15 – Avanzi di gestione
All’Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. L’Organizzazione ha l’obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 16 - Responsabilità ed assicurazione
Gli aderenti all’Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L’Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L’Organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzazione stessa.
Art. 17 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Organizzazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio direttivo e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
L’Organizzazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Art. 18 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposi­zioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla legge regionale della Lombardia 1/08, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.